Rete di scopo per il Bullismo e Cyberbullismo

Dal 14 giugno 2021 l’I.I.S. “Ten vasc. Antonio Badoni” di Lecco è stato individuato come scuola capofila della rete di scopo provinciale per la prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo.

Il bullismo si può definire come una forma di violenza verbale, fisica e psicologica ripetuta e nel tempo e perpetuata in modo intenzionale da una o più persone (i “bulli”) nei confronti di un’altra (la “vittima”), al fine di prevaricare e arrecare dannoI principali aspetti che permettono di definire un episodio di violenza come bullismo sono:

  • intenzionalità: gli atti aggressivi sono finalizzati ad arrecare un danno alla vittima;
  • persistenza: gli atti dei bulli perdurano per settimane, mesi o anni, non è quindi un singolo atto di violenza comparso durante un episodio di rabbia o di conflitto tra bullo e vittima;
  • asimmetria nella relazione: vi è uno squilibrio di potere tra chi compie l’azione e chi la subisce;
  • la vittima non è in grado di difendersi e teme vendette o ritorsioni nel caso denunciasse gli episodi di bullismo.

Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante la rete.

Secondo la legge n.71/2017 per  «cyberbullismo»  si  intende qualunque  forma  di  pressione,  aggressione,   molestia,   ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  illecito  di  dati personali in danno  di  minorenni,  realizzata  per  via  telematica, nonchè la diffusione di contenuti on line aventi  ad  oggetto  anche uno o  più  componenti  della  famiglia  del  minore  il  cui  scopo intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un  minore  o  un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Il termine cyberbullismo fu coniato dall’educatore canadese Bill Belsey già nel 2002, e venne poi ripreso nel 2006 da Peter K. Smith e collaboratori che proposero una definizione di cyberbullismo molto legata al concetto di bullismo “tradizionale”: il cyberbullismo è “un atto aggressivo e intenzionale, condotto da un individuo o gruppo di individui, usando varie forme di contatto elettronico, ripetuto nel corso del tempo contro una vittima che ha difficoltà a difendersi” (Smith et al., 2008).

Il cyberbullismo non si manifesta in contatto diretto, faccia a faccia: il bullo non è una presenza fisica (anche se costante, per la vittima), ma un nickname. Ciò favorisce una mancanza di visibilità: il bullo elettronico approfitta di una sorta di maschera virtuale. Sarà quindi molto più difficile per la vittima rintracciarlo nella grande rete web. Un altro aspetto del cyberbullismo è che esso non lascia pace a chi è preso di mira. Nemmeno tra le mura domestiche. Mentre i bulli non possono penetrare nella sicurezza di una dimora, il bullo elettronico trova terreno fertile anche in questa zona personale e intima della vittima, la quale ovviamente svilupperà ancora più insicurezza e fragilità.

Rispetto al bullismo tradizionale nella vita reale, l’uso dei mezzi informatici e le piattaforme social conferisce al cyberbullismo alcune caratteristiche proprie:

  • Anonimato del molestatore: in realtà, questo anonimato è illusorio: ogni comunicazione elettronica lascia sempre delle tracce. Per la vittima, però, è difficile risalire da sola al proprio molestatore; inoltre, a fronte dell’anonimato del cyberbullo, informazioni molto spiacevoli cose sul conto della vittima possono essere inoltrate a un ampio numero di persone.
  • Difficile reperibilità: se il cyberbullismo avviene via SMS, messaggistica istantanea o mail, o in un forum online privato, ad esempio, è più difficile rintracciarlo e rimediarvi.
  • Indebolimento dei divieti: le due caratteristiche precedenti, abbinate con la possibilità di essere “un’altra persona” online (identità falsa) possono indebolire la percezione della gravità del gesto: spesso la gente fa e dice online cose che non farebbe o direbbe nella vita reale.
  • Assenza di limiti spaziotemporali: mentre il bullismo tradizionale avviene di solito in luoghi e momenti specifici (ad esempio in contesto scolastico), il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal cyberbullo (WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat, blogs, ecc.

La LEGGE n.71/2017 sulla PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO, attribuisce alle istituzioni scolastiche, al Miur e ai suoi uffici periferici (UU.SS.RR.), nuovi compiti e nuove responsabilità.

«È prioritaria la tutela assoluta della potenziale vittima, in termini di attenzione agli indicatori, prevenzione delle situazioni di vittimizzazione (indicatori di segnale di sofferenza e/o attacco dell’aggressore) e supporto e riservatezza assicurati alla vittima da parte della rete di adulti. Bisogna inoltre tutelare la salute psicofisica della vittima evitando di attuare forme di “vittimizzazione secondaria”. È doveroso ricordare che l’aggressore (bullo, cyberbullo) dovrà rispondere dell’azione compiuta sempre e comunque in termini di legge e nei modi che le istituzioni preposte e la scuola decideranno di attuare secondo i principi della corretta convivenza e relazione tra coetanei». (Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021)

In sintesi i principali punti innovativi delle Linee di Orientamento 2021 rispetto alla versione precedente del 2017 che si offrono alle scuole italiane di ogni ordine e grado :

  • Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo
  • Focus sul Progetto Safer Internet Centre-Generazioni Connesse;
  • Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti (Piattaforma ELISA – E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo);
  • Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro volta, in “prioritarie” e “consigliate”;
  • Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di implementazione degli stessi;
  • Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati all’occorrenza da figure specialistiche di riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo;
  • Suggerimenti di protocolli d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza;
  • Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico;
  • Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e rilancio della cultura del rispetto dell’altro;
  • Appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio ad altri organi competenti. 

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